L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o di tinteggiatura esterna.
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciate, su balconi o su ornamenti e fregi.
Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti previsti dal devreto MISE 26/06/2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetiva degli edifici”) e quelli riguardanti i valori di trasmittanza termica, indicati nelle tabella 2 allegata al decreto MISE 11/03/2008. Nelle ipotesi sopra descritte l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei presupposti necessari.
In base all’art. 121 della L. 77/2020, i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici possono scegliere, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con successiva facoltà di cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà successiva di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.