QUESITO SULL'EREDITA' DELLA DETRAZIONE FISCALE:
Buongiorno,
Mio padre che ha 95 anni ha montato a sue spese un montascale in area condominiale con le fatture a lui intestate.
La domanda è la seguente: in caso di decesso la detrazione fiscale può essere trasportata alla moglie convivente?
RISPOSTA SULL’EREDITA’ DELLA DETRAZIONE FISCALE:
Se si rientra nell’ambito della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, in caso di decesso del contribuente nell’anno di imposta, la detrazione non utilizzata dal de cuius si trasferisce per intero, a decorrere dal medesimo anno del decesso, a prescindere quindi dalla data in cui esso è avvenuto, solo all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Ne consegue che avrà diritto alla detrazione solo l’erede che possa disporre immediatamente e liberamente dell’immobile ereditato prescindendo dal fatto che lo stesso sia adibito ad abitazione principale.
- se l’immobile è locato al momento del decesso, non spetta la detrazione, in quanto l’erede proprietario non ne può disporre a proprio piacimento;
- nel caso di più eredi e l’immobile sia libero (a disposizione), spetta in parti uguali agli eredi;
- nel caso di più eredi, qualora uno solo abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non avendone più, gli altri eredi, la disponibilità;
- nel caso in cui il coniuge superstite rinuncia all’eredità e mantiene il solo diritto di abitazione, venendo meno la condizione di erede, non può fruire delle residue quote di detrazione. In tale caso, inoltre, in presenza di altri eredi (figli) neppure questi potranno beneficiare delle quote residue in quanto non avranno la detenzione materiale del bene.
Il coniuge superstite, che ha rinunciato all’eredità e sull’immobile mantenga solo il diritto d’abitazione, perde il diritto alla detrazione.
Nel caso in cui la detenzione dell’immobile venga esercitata congiuntamente da più eredi la detrazione compete agli stessi in parti uguali e non in percentuale della quota di eredità spettante (Circolare n. 15/E del 2003).
In relazione al requisito della “detenzione materiale e diretta”, non potrà continuare a fruire della detrazione l’erede che abbia concesso in comodato l’immobile su cui sono stati effettuati gli interventi (Circolare n. 20 del 2011, risposta 2.2).
La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve, infatti, sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene (Circolare n. 17 del 2015, risposta 3.3).
La detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell’agevolazione (de cuius) era il conduttore dell’immobile, purché l’erede conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità del contratto di locazione (Circolare n. 13 del 2013, risposta 1.1).
Cordiali saluti
QUESITO SOSTITUZIONE BOILER:
Buongiorno,
Chiedo chiarimenti in merito alla possibilità di portare in detrazione come ristrutturazione edilizia un fattura riguardo alla sostituzione del boiler attuale con uno elettrico?
RISPOSTA SULLA SOSTITUZIONE BOILER:
La detrazione non è ammessa poiché l’attuale boiler viene sostituito con uno elettrico e non con il modello a pompa di calore .
Solo nel caso della sostituzione con il boiler a pompa di calore si può usufruire della detrazione del 65% (con pratica Enea). In generale, come anche nel caso di specie, la sostituzione del boiler è un intervento di manutenzione straordinaria, di conseguenza è possibile fruire della detrazione del 50%.
QUESITO INTESTAZIONE BONIFICI E FATTURE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA:
Buongiorno,
Vorrei un chiarimento in merito alle intestazioni delle fatture per le ristrutturazioni edilizie.
L’appartamento e i lavori sono cointestati a me e il mio compagno.
Le fatture e i bonifici sono cointestati, ma in esse ci sono indirizzi di abitazione diversi.
In alcune fatture c’è l’indirizzo dove attualmente abitiamo in altre c’è l’indirizzo dell’abitazione in fase di ristrutturazione.
Possiamo comunque portare in detrazione le spese anche con indirizzi diversi?
RISPOSTA BONIFICI E FATTURE COINTESTATI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA:
E’ necessario far correggere / integrare la fattura (magari con dichiarazione aggiuntiva della ditta che ha eseguito i lavori) in modo tale da dimostrare che sono stati effettivamente eseguiti sull’immobile oggetto di ristrutturazione.
Cordiali saluti